Art. 3. Strumenti di programmazione 1. La programmazione regionale di cui all'art. 2 e' svolta attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e del documento degli interventi e delle priorita', sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica. 2. Il piano regionale della logistica e' lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore che, in conformita' con gli atti di programmazione generale: a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalita' di trasporto; b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realta' portuali, alle aree logistiche con termini, nonche' ai principali corridoi infrastrutturali sovraregionali; c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonche' gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalita', il trattamento delle merci e l'accessibilita' al sistema. 3. Il piano regionale della logistica e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale acquisito preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali - CAL - e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali»). 4. In applicazione delle indicazioni contenute nel piano regionale della logistica, il documento (...) degli interventi e delle priorita', approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, definisce i tempi, i criteri e le modalita' per: a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali gia' esistenti; b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci; c) l'acquisizione, la titolarita' e la cessione dei beni e delle infrastrutture di cui alle lettere a) e b); d) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche; e) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonche' dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitivita' del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari; f) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la commisurazione degli aiuti, la definizione delle modalita' e delle procedure per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'art. 7; g) gli interventi sulle tecnologie.