Art. 3.
                     Strumenti di programmazione

   1.  La  programmazione  regionale  di  cui  all'art.  2  e' svolta
attraverso  l'elaborazione  del piano regionale della logistica e del
documento degli interventi e delle priorita', sentite le associazioni
di  categoria  e  le  organizzazioni  sindacali del trasporto e della
logistica.
   2. Il piano regionale della logistica e' lo strumento di indirizzo
e di sintesi della politica regionale del settore che, in conformita'
con gli atti di programmazione generale:
   a)  fornisce  un'analisi  territoriale e settoriale della domanda,
dell'offerta  e  del  flusso  merci,  per  le  diverse  modalita'  di
trasporto;
   b)  definisce  scenari,  criteri  e  l'assetto  strategico  per la
politica  regionale  in  materia  di  trasporto merci e di logistica,
anche  in  relazione  alle realta' portuali, alle aree logistiche con
termini,    nonche'    ai    principali   corridoi   infrastrutturali
sovraregionali;
   c)  individua  il  sistema delle infrastrutture di trasporto delle
merci  esistenti,  nonche'  gli  interventi  necessari  a  sviluppare
l'intermodalita',  il  trattamento  delle merci e l'accessibilita' al
sistema.
   3.  Il  piano regionale della logistica e' approvato dal Consiglio
regionale    su    proposta    della   Giunta   regionale   acquisito
preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui
alla  legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio
delle  autonomie  locali  - CAL - e modifiche alla legge regionale 20
novembre   1998,  n.  34  «Riordino  delle  funzioni  e  dei  compiti
amministrativi della Regione e degli enti locali»).
   4. In applicazione delle indicazioni contenute nel piano regionale
della   logistica,  il  documento  (...)  degli  interventi  e  delle
priorita', approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita
la  Commissione consiliare competente, definisce i tempi, i criteri e
le modalita' per:
   a)    il   completamento   o   potenziamento   di   infrastrutture
interportuali gia' esistenti;
   b)  la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e
centri merci;
   c)  l'acquisizione,  la titolarita' e la cessione dei beni e delle
infrastrutture di cui alle lettere a) e b);
   d) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio
di aree interportuali e piattaforme logistiche;
   e)  gli  interventi  a favore degli operatori della logistica, del
settore produttivo e trasportistico, nonche' dei fornitori di servizi
ad  essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitivita'
del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari;
   f)  l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la
commisurazione  degli  aiuti,  la definizione delle modalita' e delle
procedure  per  la  concessione dei contributi e dei finanziamenti di
cui all'art. 7;
   g) gli interventi sulle tecnologie.