Art. 4. Sviluppo integrato del sistema logistico interregionale 1. Per assicurare lo sviluppo di interporti, piattaforme logistiche e centri merci connessi e coordinati con le attivita' dei porti liguri e dei territori contermini, la Regione, anche d'intesa con altre regioni, puo' partecipare ad uno o piu' enti od organismi preposti allo studio ed alla promozione delle infrastrutture indispensabili per la realizzazione di un sistema logistico integrato interregionale. 2. La Regione partecipa agli enti od organismi di cui al comma 1 tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. 3. La Regione riconosce la funzione degli organismi cui partecipa direttamente o con le modalita' di cui al comma 2 sia con il sistema degli enti locali sia con le regioni con termini.