Art. 4.
       Sviluppo integrato del sistema logistico interregionale

   1.   Per   assicurare   lo  sviluppo  di  interporti,  piattaforme
logistiche  e centri merci connessi e coordinati con le attivita' dei
porti  liguri  e dei territori contermini, la Regione, anche d'intesa
con  altre  regioni, puo' partecipare ad uno o piu' enti od organismi
preposti   allo   studio  ed  alla  promozione  delle  infrastrutture
indispensabili per la realizzazione di un sistema logistico integrato
interregionale.
   2.  La  Regione partecipa agli enti od organismi di cui al comma 1
tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.
   3.  La Regione riconosce la funzione degli organismi cui partecipa
direttamente  o con le modalita' di cui al comma 2 sia con il sistema
degli enti locali sia con le regioni con termini.