Art. 5.
              Attuazione della programmazione regionale

   1.  Per  quanto  di  propria  competenza,  la Regione individua in
Finpiemonte   Partecipazioni   S.p.a.  il  soggetto  per  attuare  la
programmazione   regionale   nel   settore  delle  infrastrutture  di
trasporto   e   di   interscambio   delle  merci  relativamente  alla
realizzazione  di  centri  logistici  intermodali  plurifunzionali  e
piattaforme  logistiche, in conformita' al documento degli interventi
e delle priorita', di cui all'art. 3, comma 4.
   2.  Finpiemonte  Partecipazioni S.p.a. concorre all'attuazione dei
documenti  e  delle direttive di programmazione settoriale secondo le
finalita' e le indicazioni in essi contenute, operando con criteri di
economicita'  e di efficacia, nel rispetto dei criteri e dei principi
di cui all'art. 2.
   3. Per le iniziative di cui al comma 1, l'attivita' di Finpiemonte
Partecipazioni  S.p.a.  si  uniforma alle linee di indirizzo espresse
dalla  Giunta  regionale  in apposita deliberazione da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale
di approvazione del bilancio annuale di previsione.
   4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione, entro il termine
di  cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2007, n.
17  (Riorganizzazione  societaria dell'Istituto finanziario regionale
piemontese  e  costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.),
trasferisce  a  Finpiemonte  Partecipazioni  S.p.a.,  sotto  forma di
conferimento  in  aumento di capitale o in conto futuro di aumento di
capitale  o, in via transitoria, mediante intestazione fiduciaria, la
proprieta'  delle  partecipazioni attualmente detenute nelle societa'
operanti nei settori di cui al comma 1.
   5.  Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. acquisisce le partecipazioni
attualmente  detenute  dalla  Regione  e  da  Finpiemonte  S.p.a.  in
societa'  operanti  nei  settori  di  cui  al  comma 1; puo' altresi'
acquisire  partecipazioni  in  societa'  che  svolgono  attivita'  di
interesse  regionale  nei settori di cui al comma 1, nonche' connesse
all'impiego  di  tecnologie applicative del sistema integrato merci e
passeggeri.