Art. 6.
                     Attuazione degli interventi

   1.  I  progetti  inseriti  nel  documento degli interventi e delle
priorita'  di  cui  all'art.  3  sono  approvati dalla Regione con le
procedure  ordinarie  o mediante conferenze di servizi ai sensi della
legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi),  fatte  salve le procedure di verifica o valutazione
dell'impatto  ambientale  ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge
regionale  14  dicembre  1998,  n.  40  (Disposizioni  concernenti la
compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione).
   2.  Qualora  siano  necessarie variazioni, anche integrative, agli
strumenti  urbanistici  ed  ai piani territoriali nonche' relative ad
immobili  di  natura  demaniale  civica  o  soggetti a diritti di uso
civico, le variazioni sono efficaci, senza la necessita' di ulteriori
adempimenti,  una volta approvato il progetto, sempre che siano stati
acquisiti  gli  assensi  e  le  intese da parte delle amministrazioni
preposte  alla tutela del territorio e degli enti locali interessati.
La proposta di variazione urbanistica e' pubblicata per almeno trenta
giorni  all'albo  pretorio  dei  comuni  interessati e nei successivi
quindici  giorni  possono  essere  presentate  osservazioni  che sono
esaminate in conferenza di servizi.
   3.  L'approvazione  del progetto definitivo delle opere equivale a
dichiarazione  di  pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327  (Testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita).
   4.  Ai  fini  dell'acquisizione delle aree necessarie, fatta salva
l'applicazione delle disposizioni dell'art. 27 della legge 22 ottobre
1971,  n.  865  (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica;  norme sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche
ed  integrazioni  alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962,
n.  167;  29  settembre  1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi   straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale,
agevolata  e  convenzionata), la Regione provvede tramite il soggetto
di   cui   all'art.   5,   comma   1,  mediante  acquisto  diretto  o
espropriazione.