Art. 6. Attuazione degli interventi 1. I progetti inseriti nel documento degli interventi e delle priorita' di cui all'art. 3 sono approvati dalla Regione con le procedure ordinarie o mediante conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatte salve le procedure di verifica o valutazione dell'impatto ambientale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione). 2. Qualora siano necessarie variazioni, anche integrative, agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonche' relative ad immobili di natura demaniale civica o soggetti a diritti di uso civico, le variazioni sono efficaci, senza la necessita' di ulteriori adempimenti, una volta approvato il progetto, sempre che siano stati acquisiti gli assensi e le intese da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del territorio e degli enti locali interessati. La proposta di variazione urbanistica e' pubblicata per almeno trenta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati e nei successivi quindici giorni possono essere presentate osservazioni che sono esaminate in conferenza di servizi. 3. L'approvazione del progetto definitivo delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita). 4. Ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), la Regione provvede tramite il soggetto di cui all'art. 5, comma 1, mediante acquisto diretto o espropriazione.