Art. 7. Interventi finanziari per lo sviluppo della logistica 1. La Regione, in conformita' al documento degli interventi e delle priorita', concede contributi e finanziamenti per:a) il sostegno al settore logistico per studi, progettazioni ed attivita' di marketing territoriale atti ad avviare nuove iniziative per il potenziamento del sistema logistico regionale; b) la realizzazione di interventi infrastrutturali atti a garantire e migliorare l'accessibilita' e la funzionalita' plurimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici territoriali; c) l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e in arrivo dai nodi logistici siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonche' per abbattere gli extracosti derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali; d) l'incentivazione al settore produttivo organizzato per promuovere la terziarizzazione delle attivita' di logistica e di trasporto, secondo criteri di economicita' e razionalizzazione del sistema; e) il sostegno alle imprese di trasporto e di logistica per l'implementazione delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, anche al fine di creare nuove forme di lavoro qualificato e stabile; f) il sostegno allo sviluppo di iniziative di logistica per la distribuzione urbana delle merci, anche attraverso l'innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto urbano, finalizzate alla razionalizzazione di trasporto delle merci nelle aree urbane e suburbane piu' congestionate; g) la promozione e l'incentivazione delle iniziative a supporto di una mobilita' eco-sostenibile delle merci e dell'utilizzo di tecnologie che riducano la emissione di inquinanti ambientali. 2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformita' a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.