Art. 7.
        Interventi finanziari per lo sviluppo della logistica

   1.  La  Regione,  in  conformita'  al documento degli interventi e
delle   priorita',  concede  contributi  e  finanziamenti  per:a)  il
sostegno  al  settore logistico per studi, progettazioni ed attivita'
di  marketing  territoriale  atti  ad avviare nuove iniziative per il
potenziamento del sistema logistico regionale;
   b)   la   realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  atti  a
garantire   e   migliorare   l'accessibilita'   e   la  funzionalita'
plurimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici territoriali;
   c)  l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario
intermodale  in  partenza  e  in  arrivo  dai nodi logistici siti nel
territorio  regionale  e  sulle  direttrici  di  transito nazionale e
internazionale  per  compensare  i  differenti  costi  esterni  e  di
utilizzo  dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale,
nonche'  per  abbattere  gli  extracosti  derivanti dalla presenza di
penalizzazioni naturali e strutturali;
   d)   l'incentivazione   al   settore  produttivo  organizzato  per
promuovere  la  terziarizzazione  delle  attivita'  di logistica e di
trasporto,  secondo  criteri  di economicita' e razionalizzazione del
sistema;
   e)  il  sostegno  alle  imprese  di  trasporto  e di logistica per
l'implementazione   delle   nuove   tecnologie   informatiche   e  di
comunicazione,  anche  al  fine  di  creare  nuove  forme  di  lavoro
qualificato e stabile;
   f)  il  sostegno  allo  sviluppo di iniziative di logistica per la
distribuzione  urbana  delle  merci,  anche  attraverso l'innovazione
tecnologica   dei  sistemi  di  trasporto  urbano,  finalizzate  alla
razionalizzazione  di  trasporto  delle  merci  nelle  aree  urbane e
suburbane piu' congestionate;
   g) la promozione e l'incentivazione delle iniziative a supporto di
una   mobilita'   eco-sostenibile  delle  merci  e  dell'utilizzo  di
tecnologie che riducano la emissione di inquinanti ambientali.
   2.  Gli  atti  emanati  in  applicazione  della presente legge che
prevedano  l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato,
ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformita' a
quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto
di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.