Art. 8. Disposizioni transitorie 1. Fino all'approvazione del piano regionale della logistica, gli indirizzi, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge si applicano agli ambiti di cui all'allegato A. Gli interventi sono attuati secondo le disposizioni di cui all'art. 6. 2. Il completamento dell'infrastruttura interportuale S.I.TO. Orbassano di cui all'allegato A costituisce ambito prioritario e urgente di intervento, a stralcio del documento di cui all'art. 3, comma 4. Le attivita' ed i procedimenti necessari al completamento sono comunque disciplinati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Societa' Interporto di Torino-S.I.T.O. S.p.a.), come sostituito dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 8 ed ai sensi della legge regionale 25 marzo 1985, n. 26 (Attuazione art. 5 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi), nonche' dei relativi provvedimenti attuativi.