Art. 8.
                      Disposizioni transitorie

   1.  Fino all'approvazione del piano regionale della logistica, gli
indirizzi,  le  azioni e gli interventi di cui alla presente legge si
applicano  agli  ambiti  di  cui  all'allegato A. Gli interventi sono
attuati secondo le disposizioni di cui all'art. 6.
   2.  Il  completamento  dell'infrastruttura  interportuale  S.I.TO.
Orbassano  di  cui  all'allegato  A  costituisce ambito prioritario e
urgente  di  intervento,  a stralcio del documento di cui all'art. 3,
comma  4.  Le  attivita' ed i procedimenti necessari al completamento
sono comunque disciplinati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale
18  marzo  1982,  n.  8  (Partecipazione  della Regione Piemonte alla
Societa' Interporto di Torino-S.I.T.O. S.p.a.), come sostituito dalla
legge  regionale  11  aprile  2001,  n.  8  ed  ai  sensi della legge
regionale  25  marzo  1985,  n.  26  (Attuazione  art.  5 della legge
regionale  18  marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi), nonche'
dei relativi provvedimenti attuativi.