Art. 2.
                        Istituzione del fondo

   1.  La  regione,  per  la  realizzazione  delle  finalita'  di cui
all'art.   1,   istituisce   il   fondo  regionale  per  il  sostegno
socio-educativo,  scolastico  e  formativo  dei  figli  delle vittime
d'incidenti mortali sul lavoro.
   2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate
da  eventuali  entrate  provenienti dallo Stato, da persone fisiche o
giuridiche.