Art. 2. Istituzione del fondo 1. La regione, per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, istituisce il fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime d'incidenti mortali sul lavoro. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.