Art. 3. Requisiti d'accesso al fondo 1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo previsto dall'art. 2 i figli di genitori deceduti a seguito d'incidente mortale sul lavoro anche in itinere, in possesso dei seguenti requisiti: a) status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio sul lavoro; b) eta' non superiore a venticinque anni; c) genitore residente al momento del decesso in uno dei comuni della regione Emilia-Romagna; d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, universita', o corso di formazione professionale; e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto previsto, annualmente, dalla Giunta regionale. 2. Il diritto di cui al comma 1 trova applicazione anche per i casi in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).