Art. 3.
                    Requisiti d'accesso al fondo

   1.  Hanno  diritto  ad  accedere  alle  risorse destinate al fondo
previsto   dall'art.  2  i  figli  di  genitori  deceduti  a  seguito
d'incidente  mortale  sul  lavoro  anche  in itinere, in possesso dei
seguenti requisiti:
    a)  status  di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio
sul lavoro;
    b) eta' non superiore a venticinque anni;
    c)  genitore  residente  al momento del decesso in uno dei comuni
della regione Emilia-Romagna;
    d)  iscrizione  ad  un  servizio  socio-educativo  per  la  prima
infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, universita', o corso di
formazione professionale;
    e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE
(indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto
previsto, annualmente, dalla Giunta regionale.
   2.  Il  diritto  di  cui al comma 1 trova applicazione anche per i
casi  in  cui  la  vittima risulti priva della copertura assicurativa
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno   1965,   n.   1124   (testo   unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali).