Art. 4.
                         Spese finanziabili

   1.  Le  risorse  del  fondo sono destinate al rimborso di tutte le
spese,  effettivamente sostenute e documentate, per l'iscrizione e la
frequenza  a  servizi  socio-educativi  per la prima infanzia, scuole
d'ogni  ordine  e  grado, pubbliche, pareggiate, parificate e private
legalmente   riconosciute,   ivi  comprese  universita'  e  corsi  di
formazione professionale, di seguito indicate:
    a) tasse d'iscrizione;
    b) rette di frequenza;
    c) acquisto libri di testo;
    d) acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap;
    e) servizio mensa;
    f)  abbonamento,  per  uso  scolastico,  al servizio di trasporto
pubblico.
   2.  Le  spese  rimborsabili sono quelle, effettivamente sostenute,
poste  a  carico  del  richiedente  al  netto di eventuali riduzioni,
agevolazioni  o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono
comunque  rimborsabili  le  spese per le quali il richiedente avrebbe
avuto  diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme
regolamentari  di  cui  eroga  il  servizio,  ed esse non siano state
richieste.