Art. 4. Spese finanziabili 1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso di tutte le spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'iscrizione e la frequenza a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche, pareggiate, parificate e private legalmente riconosciute, ivi comprese universita' e corsi di formazione professionale, di seguito indicate: a) tasse d'iscrizione; b) rette di frequenza; c) acquisto libri di testo; d) acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap; e) servizio mensa; f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico. 2. Le spese rimborsabili sono quelle, effettivamente sostenute, poste a carico del richiedente al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di cui eroga il servizio, ed esse non siano state richieste.