Art. 5.
                  Modalita' e criteri di erogazione

   1.  La  Giunta  regionale,  entro  tre mesi dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  adotta apposito provvedimento per definire i
criteri,  le modalita' e i termini per la presentazione delle domande
e l'erogazione del contributo.
   2.  La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione, determina
annualmente, il limite di reddito previsto, dall'art. 3, comma 1.