Art. 5. Modalita' e criteri di erogazione 1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito provvedimento per definire i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente, il limite di reddito previsto, dall'art. 3, comma 1.