Art. 7. Copertura finanziaria 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fara' fronte mediante i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e relativi capitoli di bilancio, apportando se necessario le eventuali modifiche, o con l'istituzione d'apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli di bilancio che saranno dotati della necessaria disponibilita' al sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 29 aprile 2008 VASCO ERRANI