Art. 7.
                        Copertura finanziaria

   1.   Agli   oneri  finanziari  derivanti  dall'applicazione  della
presente  legge  l'amministrazione  regionale fara' fronte mediante i
fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e relativi capitoli
di  bilancio,  apportando se necessario le eventuali modifiche, o con
l'istituzione  d'apposite  unita'  previsionali  di  base  e relativi
capitoli   di   bilancio   che   saranno   dotati   della  necessaria
disponibilita'  al  sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge
regionale  15  novembre  2001,  n.  40  (Ordinamento  contabile della
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle legge regionali 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 29 aprile 2008
                            VASCO ERRANI