Art. 10.

 Criteri di priorita' per l'utilizzo di palestre e impianti sportivi



   1.  L'autorizzazione all'utilizzo di palestre, piscine ed impianti
sportivi e' rilasciata secondo i seguenti criteri di priorita':
    a)  attivita'  di prevenzione e terapeutiche in favore di persone
in  situazione  di  handicap nonche' provvedimenti per l'integrazione
sociale delle stesse;
    b)  attivita'  di  societa'  dilettantistiche  affiliate  ad  una
federazione   sportiva  o  ad  un'organizzazione  di  categoria  dove
l'attivita' destinata ai giovani risulti prioritaria;
    c)  attivita' di formazione e di aggiornamento in ambito sportivo
nonche'   manifestazioni   sportive   gestite  da  organizzazioni  di
categoria o dal comitato provinciale delle federazioni sportive;
    d) attivita' gestite da enti pubblici ed universita';
    e) attivita' sportive ricreative;
    f) attivita' associazionistiche al di fuori dell'ambito sportivo;
    g) attivita' a fini di lucro.
   2. Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti sportivi e delle
attrezzature,  l'assegnazione  e'  effettuata  in  base  al  tipo  di
utilizzo, al numero di utilizzatori ed al tempo di utilizzo. Nei fine
settimana e durante le vacanze estive sono considerate prioritarie le
attivita'  di  cui  alla  lettera  c) rispetto a quelle indicate alle
lettere a) e b) del comma 1.