Art. 10. Criteri di priorita' per l'utilizzo di palestre e impianti sportivi 1. L'autorizzazione all'utilizzo di palestre, piscine ed impianti sportivi e' rilasciata secondo i seguenti criteri di priorita': a) attivita' di prevenzione e terapeutiche in favore di persone in situazione di handicap nonche' provvedimenti per l'integrazione sociale delle stesse; b) attivita' di societa' dilettantistiche affiliate ad una federazione sportiva o ad un'organizzazione di categoria dove l'attivita' destinata ai giovani risulti prioritaria; c) attivita' di formazione e di aggiornamento in ambito sportivo nonche' manifestazioni sportive gestite da organizzazioni di categoria o dal comitato provinciale delle federazioni sportive; d) attivita' gestite da enti pubblici ed universita'; e) attivita' sportive ricreative; f) attivita' associazionistiche al di fuori dell'ambito sportivo; g) attivita' a fini di lucro. 2. Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature, l'assegnazione e' effettuata in base al tipo di utilizzo, al numero di utilizzatori ed al tempo di utilizzo. Nei fine settimana e durante le vacanze estive sono considerate prioritarie le attivita' di cui alla lettera c) rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1.