Art. 13.

                     Esonero dal rimborso spese



   1.  Le  attivita'  indicate  dalla  lettera a) alla lettera e) del
comma  1  dell'art.  9 e dalla lettera a) alla lettera d) del comma 1
dell'art.  10  e  svolte  dalle associazioni senza scopo di lucro non
sono soggette al pagamento del rimborso spese.
   2. L'ente proprietario puo' decidere di non richiedere, in parte o
totalmente,   il   pagamento   del  rimborso  spese  o  la  cauzione,
determinando i criteri di esonero.
   3. Il rimborso spese e la cauzione non sono richiesti in caso di:
    a) attivita' e manifestazioni organizzate dagli organi scolastici
per finalita' istituzionali delle scuole;
    b)   attivita'   e   manifestazioni  organizzate  dagli  Istituti
pedagogici e dagli enti proprietari;
    c) attivita' di aggiornamento del personale provinciale;
    d) attivita' degli istituti musicali;
    e)  attivita'  istituzionali  delle amministrazioni provinciali e
comunali.
   4.   Nei   casi  in  cui  il  bilancio  e'  gravato  dall'utilizzo
extrascolastico, e' effettuata la relativa compensazione.