Art. 13. Esonero dal rimborso spese 1. Le attivita' indicate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 9 e dalla lettera a) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 10 e svolte dalle associazioni senza scopo di lucro non sono soggette al pagamento del rimborso spese. 2. L'ente proprietario puo' decidere di non richiedere, in parte o totalmente, il pagamento del rimborso spese o la cauzione, determinando i criteri di esonero. 3. Il rimborso spese e la cauzione non sono richiesti in caso di: a) attivita' e manifestazioni organizzate dagli organi scolastici per finalita' istituzionali delle scuole; b) attivita' e manifestazioni organizzate dagli Istituti pedagogici e dagli enti proprietari; c) attivita' di aggiornamento del personale provinciale; d) attivita' degli istituti musicali; e) attivita' istituzionali delle amministrazioni provinciali e comunali. 4. Nei casi in cui il bilancio e' gravato dall'utilizzo extrascolastico, e' effettuata la relativa compensazione.