Art. 2.

                    Criteri generali di utilizzo



   1.  Nell'utilizzo  dei  beni di cui all'art. 1 hanno la precedenza
gli abitanti del comune ove si trovano i beni medesimi.
   2.  In  caso  di  svolgimento di piu' manifestazioni concomitanti,
trovano applicazione i seguenti criteri di priorita':
    a)   rilevanza   a   carattere  internazionale  e  statale  delle
manifestazioni;
    b) rilevanza a carattere provinciale delle manifestazioni;
    c) rilevanza a carattere comprensoriale delle manifestazioni;
    d) rilevanza a carattere comunale delle manifestazioni.