Art. 2. Criteri generali di utilizzo 1. Nell'utilizzo dei beni di cui all'art. 1 hanno la precedenza gli abitanti del comune ove si trovano i beni medesimi. 2. In caso di svolgimento di piu' manifestazioni concomitanti, trovano applicazione i seguenti criteri di priorita': a) rilevanza a carattere internazionale e statale delle manifestazioni; b) rilevanza a carattere provinciale delle manifestazioni; c) rilevanza a carattere comprensoriale delle manifestazioni; d) rilevanza a carattere comunale delle manifestazioni.