Art. 3. O r a r i o 1. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente o la dirigente scolastica ovvero il consegnatario o la consegnataria dell'immobile verifica la compatibilita' dell'utilizzo extrascolastico della struttura con tutte le attivita' scolastiche, comprese quelle integrative, e ne predispone l'orario di utilizzo per attivita' extrascolastiche, contemplando altresi' i periodi di vacanza durante i quali gli impianti sono disponibili. 2. L'orario e' inviato al comune ed e' esposto all'albo delle singole scuole. 3. Fino al momento della predisposizione dell'orario, gli edifici, le attrezzature e gli impianti scolastici sono disponibili per le attivita' extrascolastiche a partire dalle ore 18 ed anche durante i periodi di interruzione dell'attivita' scolastica.