Art. 3.

                             O r a r i o



   1.  All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente o la dirigente
scolastica  ovvero  il consegnatario o la consegnataria dell'immobile
verifica   la   compatibilita'  dell'utilizzo  extrascolastico  della
struttura   con  tutte  le  attivita'  scolastiche,  comprese  quelle
integrative,  e  ne  predispone  l'orario  di  utilizzo per attivita'
extrascolastiche,  contemplando altresi' i periodi di vacanza durante
i quali gli impianti sono disponibili.
   2.  L'orario  e'  inviato  al  comune ed e' esposto all'albo delle
singole scuole.
   3. Fino al momento della predisposizione dell'orario, gli edifici,
le  attrezzature  e  gli  impianti scolastici sono disponibili per le
attivita'  extrascolastiche a partire dalle ore 18 ed anche durante i
periodi di interruzione dell'attivita' scolastica.