Art. 5. Autorizzazione 1. L'autorizzazione all'utilizzo dei beni di cui all'art. 1 e' rilasciata dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica ad avvenuto pagamento della cauzione di cui all'art. 12 ed a seguito della sottoscrizione delle condizioni di utilizzo. 2. L'autorizzazione all'utilizzo di edifici delle scuole professionali e di quelli delle scuole della ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e' rilasciata dal direttore o dalla direttrice della rispettiva scuola. 3. L'autorizzazione all'utilizzo di impianti e di attrezzature sportive interscolastiche e' rilasciata dal consegnatario o dalla consegnataria della struttura. 4. L'autorizzazione e' rilasciata: a) entro il 15 ottobre, qualora l'utilizzo riguardi tutto l'anno scolastico o periodi superiori ad un mese; b) entro il 20 maggio, qualora l'utilizzo riguardi i mesi estivi; c) entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, qualora l'utilizzo sia saltuario. 5. L'autorizzazione ha validita' massima di un anno ed obbliga l'utilizzatore a: a) attenersi al regolamento scolastico interno della scuola; b) utilizzare soltanto le strutture o le zone oggetto dell'autorizzazione; c) utilizzare le attrezzature e le dotazioni a disposizione con la massima cura e solo per gli scopi cui le stesse sono destinate; d) segnalare immediatamente eventuali mancanze o danni alla direzione scolastica; e) non trattenersi senza permesso all'interno degli edifici; f) rispettare gli orari fissati. 6. La non effettuazione dell'attivita' deve essere comunicata con almeno un giorno di anticipo.