Art. 5.

                           Autorizzazione



   1.  L'autorizzazione  all'utilizzo  dei  beni di cui all'art. 1 e'
rilasciata  dal  dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica ad
avvenuto  pagamento  della  cauzione  di cui all'art. 12 ed a seguito
della sottoscrizione delle condizioni di utilizzo.
   2.   L'autorizzazione   all'utilizzo   di   edifici  delle  scuole
professionali e di quelli delle scuole della ripartizione provinciale
formazione  professionale agricola, forestale e di economia domestica
e'  rilasciata  dal  direttore  o  dalla  direttrice della rispettiva
scuola.
   3.  L'autorizzazione  all'utilizzo  di  impianti e di attrezzature
sportive  interscolastiche  e'  rilasciata  dal consegnatario o dalla
consegnataria della struttura.
   4. L'autorizzazione e' rilasciata:
    a)  entro il 15 ottobre, qualora l'utilizzo riguardi tutto l'anno
scolastico o periodi superiori ad un mese;
    b) entro il 20 maggio, qualora l'utilizzo riguardi i mesi estivi;
    c)  entro  dieci  giorni dalla ricezione della richiesta, qualora
l'utilizzo sia saltuario.
   5.  L'autorizzazione  ha  validita'  massima di un anno ed obbliga
l'utilizzatore a:
    a) attenersi al regolamento scolastico interno della scuola;
    b)   utilizzare   soltanto   le   strutture  o  le  zone  oggetto
dell'autorizzazione;
    c)  utilizzare  le attrezzature e le dotazioni a disposizione con
la massima cura e solo per gli scopi cui le stesse sono destinate;
    d)  segnalare  immediatamente  eventuali  mancanze  o  danni alla
direzione scolastica;
    e) non trattenersi senza permesso all'interno degli edifici;
    f) rispettare gli orari fissati.
   6.  La non effettuazione dell'attivita' deve essere comunicata con
almeno un giorno di anticipo.