Art. 9. Criteri di priorita' per l'utilizzo delle strutture non destinate ad attivita' sportive 1. L'autorizzazione all'utilizzo degli edifici, delle attrezzature e degli impianti scolastici non destinati ad attivita' sportive e' rilasciata secondo i seguenti criteri di priorita': a) attivita' di prevenzione e terapeutiche in favore di persone in situazione di handicap nonche' provvedimenti per l'integrazione sociale delle stesse; b) attivita' e programmi per i giovani gestiti da associazioni senza fini di lucro, di cui alla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche; c) corsi per la promozione del bilinguismo di cui alla legge provinciale li maggio 1988, n. 18, e successive modifiche; d) iniziative di educazione permanente di cui alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche; e) attivita' gestite da enti pubblici o da organizzazioni diverse, quali manifestazioni artistiche, culturali, sociali, linguistiche e formative; f) attivita' gestite da enti pubblici o universita'; g) attivita' e manifestazioni a fini di lucro.