Art. 9.

Criteri  di priorita' per l'utilizzo delle strutture non destinate ad
                         attivita' sportive



   1. L'autorizzazione all'utilizzo degli edifici, delle attrezzature
e  degli  impianti  scolastici non destinati ad attivita' sportive e'
rilasciata secondo i seguenti criteri di priorita':
    a)  attivita'  di prevenzione e terapeutiche in favore di persone
in  situazione  di  handicap nonche' provvedimenti per l'integrazione
sociale delle stesse;
    b)  attivita'  e  programmi per i giovani gestiti da associazioni
senza fini di lucro, di cui alla legge provinciale 1° giugno 1983, n.
13, e successive modifiche;
    c)  corsi  per  la  promozione  del bilinguismo di cui alla legge
provinciale li maggio 1988, n. 18, e successive modifiche;
    d)   iniziative  di  educazione  permanente  di  cui  alla  legge
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;
    e)  attivita'  gestite  da  enti  pubblici  o  da  organizzazioni
diverse,   quali   manifestazioni   artistiche,  culturali,  sociali,
linguistiche e formative;
    f) attivita' gestite da enti pubblici o universita';
    g) attivita' e manifestazioni a fini di lucro.