Art. 10. Personale del soccorso territoriale 1. Il personale sanitario, tecnico e amministrativo assicura l'attivita' di soccorso e di trasporto secondo il fabbisogno, i profili e le posizioni funzionali individuati dall'Azienda USL, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera f), della legge regionale n. 5/2000. 2. Al fine di assicurare la tempestivita' dell'intervento secondo il modello della rete di soccorso territoriale e la continuita' dei trasporti sanitari e in ossequio a quanto disposto dall'art. 5, comma 4, il SEUS si avvale, in base alla valutazione della centrale operativa, prioritariamente dei volontari del soccorso, adeguatamente formati sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia, appartenenti alle organizzazioni di volontariato del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 16/2005. L'Azienda USL si avvale, inoltre, sulla base di appositi accordi, di altri enti o soggetti privati autorizzati al soccorso o al trasporto sanitario di infermi e feriti, i cui addetti devono essere adeguatamente formati sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia.