Art. 10.
                 Personale del soccorso territoriale

   1.  Il  personale  sanitario,  tecnico  e  amministrativo assicura
l'attivita'  di  soccorso  e  di  trasporto  secondo il fabbisogno, i
profili  e  le  posizioni funzionali individuati dall'Azienda USL, ai
sensi  dell'art.  8,  comma  3,  lettera f), della legge regionale n.
5/2000.
   2.  Al fine di assicurare la tempestivita' dell'intervento secondo
il  modello  della rete di soccorso territoriale e la continuita' dei
trasporti sanitari e in ossequio a quanto disposto dall'art. 5, comma
4,  il  SEUS  si  avvale,  in  base  alla  valutazione della centrale
operativa, prioritariamente dei volontari del soccorso, adeguatamente
formati  sulla  base delle disposizioni regionali vigenti in materia,
appartenenti   alle  organizzazioni  di  volontariato  del  soccorso,
iscritte  nella  corrispondente sezione del registro regionale di cui
all'art. 6 della legge regionale n. 16/2005. L'Azienda USL si avvale,
inoltre,  sulla  base  di  appositi accordi, di altri enti o soggetti
privati autorizzati al soccorso o al trasporto sanitario di infermi e
feriti,  i cui addetti devono essere adeguatamente formati sulla base
delle disposizioni regionali vigenti in materia.