Art. 11. Accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera 1. L'attivita' di accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera e' organizzata al fine di assicurare tempestivamente la diagnostica e il trattamento in caso di emergenza-urgenza. 2. L'attivita' di accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera e' disciplinata dall'Azienda USL nell'atto aziendale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2000.