Art. 11.
           Accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera

   1.  L'attivita' di accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera
e' organizzata al fine di assicurare tempestivamente la diagnostica e
il trattamento in caso di emergenza-urgenza.
   2.  L'attivita' di accettazione ed emergenza sanitaria ospedaliera
e'  disciplinata  dall'Azienda  USL  nell'atto  aziendale,  ai  sensi
dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2000.