Art. 12. Adempimenti di competenza dell'Azienda USL 1. L'Azienda USL, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, adotta tutti gli atti necessari a disciplinare le modalita' di funzionamento del SEUS. 2. In particolare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda USL: a) adotta specifici protocolli per l'organizzazione della centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118, finalizzati a definirne i livelli di operativita' e di responsabilita', e per l'organizzazione dei trasporti sanitari; b) definisce le modalita' organizzative dei centri traumatologici di cui all'art. 6, le risorse necessarie per il buon funzionamento del relativo servizio, i livelli di responsabilita' e di integrazione con la struttura ospedaliera e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attivita' dei centri medesimi; c) definisce le modalita' organizzative delle sedi di ambulanza SAM, CAV e CAB; d) identifica gli standard informativi del SEUS integrabili all'interno di un sistema informatizzato di cartella sanitaria unica; e) predispone e rende operativi i protocolli e le modalita' organizzative delle attivita' del personale tecnico dipendente specializzato addetto alle attivita' di soccorso e trasporto di infermi; f) definisce le modalita' organizzative di integrazione dei MET e del personale dipendente con il dipartimento di emergenza, secondo criteri di rotazione sia nelle strutture ospedaliere sia sul territorio, al fine di assicurare corrette risposte alle emergenze-urgenze; g) disciplina, mediante protocolli operativi concordati con il servizio di protezione civile, l'utilizzo sanitario dei mezzi di elisoccorso, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 5/2000; h) stipula appositi accordi per regolamentare le modalita' della collaborazione in materia di primo soccorso in ambito montano con il Soccorso alpino valdostano e le societa' che gestiscono i comprensori sciistici per quanto riguarda i pisteurs-secouristes di cui all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione); i) stipula appositi accordi con il servizio di protezione civile per la gestione di maxiemergenze e di emergenze non convenzionali; j) disciplina i rapporti con gli enti organizzatori di eventi e manifestazioni, stabilendo le modalita' del relativo convenzionamento. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni, l'Azienda USL individua, nell'ambito delle procedure di verifica e revisione della qualita' delle attivita' del SEUS, standard, indicatori e metodologie per una corretta programmazione e valutazione delle attivita' di soccorso e per la verifica dei risultati conseguiti. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda USL avvia il sistema di collegamento informatico tra la centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118, le sedi SAM e la struttura ospedaliera adibita ad accettazione e pronto soccorso, in applicazione degli standard informativi definiti ai sensi del comma 2, lettera d). 5. L'Azienda USL predispone, nel rispetto delle disposizioni regionali attuative delle linee guida approvate a livello statale, appositi programmi di formazione ed aggiornamento del personale di competenza addetto alle attivita' di cui alla presente legge. In particolare, al fine di ottimizzare il ruolo dei medici di continuita' assistenziale rispetto alle problematiche dell'emergenza-urgenza, l'Azienda USL predispone un apposito piano di formazione permanente obbligatoria della durata minima di cinquanta ore annuali individuali. 6. L'Azienda USL provvede a trasmettere annualmente alla struttura regionale competente in materia di sanita' una relazione contenente le informazioni e i dati afferenti alle attivita' disciplinate dalla presente legge.