Art. 12.
             Adempimenti di competenza dell'Azienda USL

   1.    L'Azienda   USL,   nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa  e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente
legge, adotta tutti gli atti necessari a disciplinare le modalita' di
funzionamento del SEUS.
   2.  In  particolare,  entro  quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Azienda USL:
    a)   adotta   specifici  protocolli  per  l'organizzazione  della
centrale   operativa   Valle  d'Aosta  Soccorso  118,  finalizzati  a
definirne  i  livelli  di  operativita'  e  di responsabilita', e per
l'organizzazione dei trasporti sanitari;
    b) definisce le modalita' organizzative dei centri traumatologici
di  cui  all'art.  6, le risorse necessarie per il buon funzionamento
del relativo servizio, i livelli di responsabilita' e di integrazione
con   la   struttura   ospedaliera   e   le  attrezzature  necessarie
all'espletamento delle attivita' dei centri medesimi;
    c)  definisce  le modalita' organizzative delle sedi di ambulanza
SAM, CAV e CAB;
    d)  identifica  gli  standard  informativi  del  SEUS integrabili
all'interno di un sistema informatizzato di cartella sanitaria unica;
    e)  predispone  e  rende  operativi  i  protocolli e le modalita'
organizzative   delle  attivita'  del  personale  tecnico  dipendente
specializzato  addetto  alle  attivita'  di  soccorso  e trasporto di
infermi;
    f) definisce le modalita' organizzative di integrazione dei MET e
del  personale  dipendente  con il dipartimento di emergenza, secondo
criteri   di  rotazione  sia  nelle  strutture  ospedaliere  sia  sul
territorio,   al   fine   di   assicurare   corrette   risposte  alle
emergenze-urgenze;
    g)  disciplina,  mediante  protocolli operativi concordati con il
servizio  di  protezione  civile,  l'utilizzo  sanitario dei mezzi di
elisoccorso, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 5/2000;
    h)  stipula appositi accordi per regolamentare le modalita' della
collaborazione  in materia di primo soccorso in ambito montano con il
Soccorso alpino valdostano e le societa' che gestiscono i comprensori
sciistici  per quanto riguarda i pisteurs-secouristes di cui all'art.
4  della  legge  regionale  15  gennaio  1997,  n.  2 (Disciplina del
servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione);
    i)  stipula appositi accordi con il servizio di protezione civile
per la gestione di maxiemergenze e di emergenze non convenzionali;
    j)  disciplina  i rapporti con gli enti organizzatori di eventi e
manifestazioni,     stabilendo     le    modalita'    del    relativo
convenzionamento.
   3.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,   al   fine   di   migliorare   l'efficacia,   l'efficienza  e
l'appropriatezza   delle   prestazioni,   l'Azienda   USL  individua,
nell'ambito  delle  procedure  di verifica e revisione della qualita'
delle  attivita' del SEUS, standard, indicatori e metodologie per una
corretta  programmazione  e valutazione delle attivita' di soccorso e
per la verifica dei risultati conseguiti.
   4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Azienda USL avvia il sistema di collegamento informatico tra
la  centrale  operativa  Valle d'Aosta Soccorso 118, le sedi SAM e la
struttura  ospedaliera  adibita ad accettazione e pronto soccorso, in
applicazione  degli  standard informativi definiti ai sensi del comma
2, lettera d).
   5.  L'Azienda  USL  predispone,  nel  rispetto  delle disposizioni
regionali  attuative  delle  linee guida approvate a livello statale,
appositi  programmi  di  formazione ed aggiornamento del personale di
competenza  addetto  alle  attivita'  di  cui alla presente legge. In
particolare,   al   fine  di  ottimizzare  il  ruolo  dei  medici  di
continuita'     assistenziale     rispetto     alle     problematiche
dell'emergenza-urgenza, l'Azienda USL predispone un apposito piano di
formazione  permanente  obbligatoria della durata minima di cinquanta
ore annuali individuali.
   6. L'Azienda USL provvede a trasmettere annualmente alla struttura
regionale  competente  in materia di sanita' una relazione contenente
le  informazioni e i dati afferenti alle attivita' disciplinate dalla
presente legge.