Art. 13.
                         Disposizioni finali

   1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare
competente, e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione da
pubblicare  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione, anche in esito
alle informazioni e ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 12, comma 6,
modificazioni ed integrazioni all'allegato A.