Art. 13. Disposizioni finali 1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, anche in esito alle informazioni e ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 12, comma 6, modificazioni ed integrazioni all'allegato A.