Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) emergenza sanitaria, una situazione patologica di drammatica gravita', ad insorgenza improvvisa e a rapida evoluzione, tale da compromettere la sopravvivenza del soggetto e da imporre un intervento immediato ed appropriato per il sostegno delle funzioni vitali; b) urgenza sanitaria, una condizione patologica critica per la quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, e' necessario un intervento assistenziale-terapeutico e di trasporto entro breve tempo; c) trasporto sanitario programmabile, un'attivita' non urgente finalizzata alla movimentazione con mezzi idonei destinata, di norma, al trasferimento di persone non altrimenti trasportabili, con impiego di personale adeguatamente addestrato.