Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

   1. Ai fini della presente legge, si intende per:
    a)  emergenza  sanitaria, una situazione patologica di drammatica
gravita',  ad  insorgenza  improvvisa  e a rapida evoluzione, tale da
compromettere   la   sopravvivenza  del  soggetto  e  da  imporre  un
intervento  immediato  ed  appropriato per il sostegno delle funzioni
vitali;
    b)  urgenza  sanitaria,  una condizione patologica critica per la
quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, e' necessario
un  intervento  assistenziale-terapeutico  e di trasporto entro breve
tempo;
    c)  trasporto  sanitario  programmabile, un'attivita' non urgente
finalizzata alla movimentazione con mezzi idonei destinata, di norma,
al trasferimento di persone non altrimenti trasportabili, con impiego
di personale adeguatamente addestrato.