Art. 4.
                          Allarme sanitario

   1.  L'attivita'  di  allarme  sanitario  su  tutto  il  territorio
regionale  e'  assicurata  dall'Azienda regionale sanitaria USL della
Valle  d'Aosta,  di  seguito  denominata  Azienda  USL, attraverso la
centrale    operativa   Valle   d'Aosta   Soccorso   118,   collegata
operativamente  con  il  servizio  di  protezione civile, il Soccorso
alpino  valdostano, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e il Corpo
regionale  dei  Vigili  del  fuoco. All'atto della piena operativita'
della  Centrale  unica  del  soccorso,  le  funzioni  afferenti  alle
attivita'  di  allarme  sanitario  sono  integralmente  assolte dalla
predetta Centrale.
   2. L'attivita' di allarme sanitario e' organizzata in modo tale da
garantirne  la  compatibilita'  con  i  sistemi in essere nelle altre
regioni, onde consentire la gestione del traffico interregionale.
   3.  L'attivita'  di  allarme  sanitario  e'  garantita su tutto il
territorio regionale dal numero telefonico unico di chiamata gratuita
118  e  da  un'unica  rete  di  comunicazione  radio quale componente
sanitaria della rete regionale di protezione civile.
   4.  La  centrale  operativa  Valle  d'Aosta Soccorso 118 e' attiva
tutti  i  giorni  dell'anno  nell'arco  delle  ventiquattro ore. Essa
assicura e garantisce, in particolare:
    a)  l'organizzazione  dell'intervento  di  emergenza-urgenza  sul
territorio,  secondo  protocolli  e  modalita' organizzative definiti
dall'Azienda USL ai sensi dell'art. 12, comma 2;
    b)  il coordinamento delle attivita' di trasferimento, in accordo
con le strutture ospedaliere, dei pazienti che necessitano, in regime
di  urgenza  sanitaria, di interventi specialistici non eseguibili in
loco;
    c)  il  coordinamento  delle  attivita'  dei  trasporti  sanitari
programmabili;
    d) il collegamento con i medici di continuita' assistenziale;
    e) l'attivazione della componente sanitaria, sulla base dei piani
regionali  di  protezione civile, in caso di maxiemergenze, emergenze
non convenzionali e calamita';
    f) la gestione e il coordinamento delle attivita', avvalendosi di
un  sistema  integrato  di  teleradiocomunicazioni informatizzato che
garantisca  la  riservatezza, la sicurezza e la rintracciabilita' dei
dati.