Art. 5.
                        Soccorso territoriale

   1. Il modello della rete di soccorso territoriale e' articolato su
due    livelli    di    risposta,    definiti    risposta   integrata
tecnico-sanitaria  bimodale,  e  si  caratterizza  per  l'utilizzo di
personale sanitario, tecnico e volontario adeguatamente formato. Tale
attivita'   deve  permettere  di  modulare  la  risposta  in  maniera
efficiente  ed efficace, a seconda della tipologia degli interventi e
della stratificazione dei bisogni, con una distribuzione territoriale
delle  risorse  umane e tecnologiche quali ambulanze, auto mediche ed
elicotteri, atte ad assicurare una risposta adeguata e rapida.
   2.  L'Azienda  USL  gestisce  e  coordina  l'attivita' di soccorso
territoriale  secondo  i  protocolli  adottati ai sensi dell'art. 12,
comma 2.
   3.  Nell'ambito dell'attivita' di soccorso territoriale, l'Azienda
USL:
    a)   provvede   al   soccorso   e  trasporto  sanitario  urgente,
avvalendosi    del   personale   sanitario   medico,   dipendente   e
convenzionato,  del  personale  infermieristico, tecnico e volontario
presente presso le postazioni di soccorso permanenti o temporanee;
    b)  puo' avvalersi della continuita' assistenziale secondo schemi
operativi  che valorizzino le sinergie tra il servizio di continuita'
assistenziale  e  il  SEUS  in  ambito  territoriale,  ai sensi degli
accordi convenzionali regionali vigenti;
    c)   istituisce   protocolli   organizzativi  tra  la  componente
territoriale  e  quella  ospedaliera, finalizzati alla integrazione e
alla rotazione del personale sanitario nell'area della emergenza.
   4.  L'Azienda USL, per lo svolgimento delle funzioni attribuitele,
si avvale:
    a)  del  personale e dei mezzi di soccorso del servizio sanitario
regionale e della struttura di elisoccorso;
    b)  del personale, delle sedi e dei mezzi delle organizzazioni di
volontariato  del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del
registro  regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio
2005,  n.  16  (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di
promozione  sociale.  Modificazioni  alla  legge  regionale 21 aprile
1994,  n.  12  (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela
dei  cittadini  invalidi,  mutilati  e handicappati operanti in Valle
d'Aosta),  e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83
e  9 febbraio 1996, n. 5), sulla base di apposita convenzione in modo
da   perseguire  una  strategia  di  capillarita'  dell'attivita'  di
soccorso e trasporto sanitario;
    c)  del  personale  della  Croce rossa italiana (CRI) autorizzato
sulla base di apposita convenzione;
    d)  del personale di altri enti privati autorizzati sulla base di
apposita convenzione.