Art. 5. Soccorso territoriale 1. Il modello della rete di soccorso territoriale e' articolato su due livelli di risposta, definiti risposta integrata tecnico-sanitaria bimodale, e si caratterizza per l'utilizzo di personale sanitario, tecnico e volontario adeguatamente formato. Tale attivita' deve permettere di modulare la risposta in maniera efficiente ed efficace, a seconda della tipologia degli interventi e della stratificazione dei bisogni, con una distribuzione territoriale delle risorse umane e tecnologiche quali ambulanze, auto mediche ed elicotteri, atte ad assicurare una risposta adeguata e rapida. 2. L'Azienda USL gestisce e coordina l'attivita' di soccorso territoriale secondo i protocolli adottati ai sensi dell'art. 12, comma 2. 3. Nell'ambito dell'attivita' di soccorso territoriale, l'Azienda USL: a) provvede al soccorso e trasporto sanitario urgente, avvalendosi del personale sanitario medico, dipendente e convenzionato, del personale infermieristico, tecnico e volontario presente presso le postazioni di soccorso permanenti o temporanee; b) puo' avvalersi della continuita' assistenziale secondo schemi operativi che valorizzino le sinergie tra il servizio di continuita' assistenziale e il SEUS in ambito territoriale, ai sensi degli accordi convenzionali regionali vigenti; c) istituisce protocolli organizzativi tra la componente territoriale e quella ospedaliera, finalizzati alla integrazione e alla rotazione del personale sanitario nell'area della emergenza. 4. L'Azienda USL, per lo svolgimento delle funzioni attribuitele, si avvale: a) del personale e dei mezzi di soccorso del servizio sanitario regionale e della struttura di elisoccorso; b) del personale, delle sedi e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83 e 9 febbraio 1996, n. 5), sulla base di apposita convenzione in modo da perseguire una strategia di capillarita' dell'attivita' di soccorso e trasporto sanitario; c) del personale della Croce rossa italiana (CRI) autorizzato sulla base di apposita convenzione; d) del personale di altri enti privati autorizzati sulla base di apposita convenzione.