Art. 6.
                        Centri traumatologici

   1.  Avuto  riguardo  alla  particolare  orografia  regionale  e al
sistema  di  soccorso  territoriale e al fine di fornire un ulteriore
livello  di  assistenza sanitaria, la Regione garantisce l'offerta di
presidi  sanitari  distribuiti  sul  territorio regionale, denominati
centri  traumatologici. volti all'assistenza e al trattamento di base
di eventi traumatici.
   2.  I  centri traumatologici, in cui operano medici specialisti in
ortopedia e traumatologia e personale infermieristico, assolvono alla
funzione di ambulatori di primo filtro territoriale per il tempestivo
trattamento   in   loco  di  eventi  traumatici  che  non  richiedono
necessariamente il ricovero immediato in strutture ospedaliere.
   3.  I  centri traumatologici sono strutture territoriali dislocate
strategicamente    per    rispondere   efficacemente   alla   domanda
assistenziale,   soprattutto   in   occasione  dei  flussi  turistici
stagionali.
   4.  L'accesso  dell'utenza  ai  centri  traumatologici,  in quanto
servizio   aggiuntivo,  non  ricompreso  nei  livelli  essenziali  di
assistenza   erogati   dalla   Regione,  e'  diretto  e  comporta  la
partecipazione  alla  relativa spesa, ai sensi dell'art. 35, comma 6,
della   legge   regionale  25  gennaio  2000,  n.  5  (Norme  per  la
razionalizzazione  dell'organizzazione  del  Servizio socio-sanitario
regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza
delle  prestazioni  sanitarie,  socio-sanitarie e socio-assistenziali
prodotte ed erogate nella regione).