Art. 6. Centri traumatologici 1. Avuto riguardo alla particolare orografia regionale e al sistema di soccorso territoriale e al fine di fornire un ulteriore livello di assistenza sanitaria, la Regione garantisce l'offerta di presidi sanitari distribuiti sul territorio regionale, denominati centri traumatologici. volti all'assistenza e al trattamento di base di eventi traumatici. 2. I centri traumatologici, in cui operano medici specialisti in ortopedia e traumatologia e personale infermieristico, assolvono alla funzione di ambulatori di primo filtro territoriale per il tempestivo trattamento in loco di eventi traumatici che non richiedono necessariamente il ricovero immediato in strutture ospedaliere. 3. I centri traumatologici sono strutture territoriali dislocate strategicamente per rispondere efficacemente alla domanda assistenziale, soprattutto in occasione dei flussi turistici stagionali. 4. L'accesso dell'utenza ai centri traumatologici, in quanto servizio aggiuntivo, non ricompreso nei livelli essenziali di assistenza erogati dalla Regione, e' diretto e comporta la partecipazione alla relativa spesa, ai sensi dell'art. 35, comma 6, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).