Art. 7. Personale medico del SEUS 1. Il personale medico operante nel SEUS assicura: a) gli interventi di assistenza e di soccorso avanzato sul territorio mediante l'utilizzo di ambulanze adeguatamente attrezzate; b) le attivita' assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze; c) i trasferimenti di competenza. 2. Sino alla completa ridefinizione dell'organizzazione territoriale dell'assistenza primaria da parte dell'Azienda USL, le sedi territoriali di prime cure, nelle quali operano i medici di emergenza territoriale (MET), assicurano, di norma, l'operativita' nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno. 3. L'Azienda USL definisce, sulla base di specifici modelli e dei protocolli organizzativi approvati ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera f) le modalita' di rotazione intra-extraospedaliera del personale medico operante nel SEUS, al fine di assicurare una fattiva integrazione tra la componente territoriale e quella ospedaliera.