Art. 7.
                      Personale medico del SEUS

   1. Il personale medico operante nel SEUS assicura:
    a)  gli  interventi  di  assistenza  e  di  soccorso avanzato sul
territorio mediante l'utilizzo di ambulanze adeguatamente attrezzate;
    b)  le  attivita'  assistenziali  e organizzative in occasione di
maxiemergenze;
    c) i trasferimenti di competenza.
   2.    Sino   alla   completa   ridefinizione   dell'organizzazione
territoriale  dell'assistenza  primaria da parte dell'Azienda USL, le
sedi  territoriali  di  prime  cure,  nelle quali operano i medici di
emergenza  territoriale  (MET),  assicurano, di norma, l'operativita'
nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno.
   3.  L'Azienda USL definisce, sulla base di specifici modelli e dei
protocolli  organizzativi  approvati  ai sensi dell'art. 12, comma 2,
lettera  f)  le  modalita'  di  rotazione  intra-extraospedaliera del
personale medico operante nel SEUS, al fine di assicurare una fattiva
integrazione tra la componente territoriale e quella ospedaliera.