Art. 8.
Inquadramento  nella  dirigenza medica del ruolo sanitario dei medici
                      di emergenza territoriale

   1.  I  medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale
titolari  di  incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge presso l'Azienda USL, con
un'anzianita'  di 5 anni di effettivo servizio anche non continuativo
presso  la  medesima,  sono  inquadrati,  a  domanda, nella dirigenza
medica del ruolo sanitario, previo giudizio di idoneita' ai sensi del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997,
n.  502  (Regolamento  recante  norme  per  l'inquadramento nel ruolo
medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di
guardia medica e medicina dei servizi).
   2.  La  Giunta  regionale  provvede  con  propria  deliberazione a
definire  le  procedure per l'inquadramento in ruolo del personale di
cui al comma 1.
   3.  Gli  eventuali  maggiori oneri derivanti dall'applicazione del
presente  articolo  trovano  copertura  nell'ambito del finanziamento
annuale  trasferito  all'Azienda USL e sono regolati con l'accordo di
programma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 5/2000.