Art. 8. Inquadramento nella dirigenza medica del ruolo sanitario dei medici di emergenza territoriale 1. I medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda USL, con un'anzianita' di 5 anni di effettivo servizio anche non continuativo presso la medesima, sono inquadrati, a domanda, nella dirigenza medica del ruolo sanitario, previo giudizio di idoneita' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi). 2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1. 3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura nell'ambito del finanziamento annuale trasferito all'Azienda USL e sono regolati con l'accordo di programma di cui all'art. 7 della legge regionale n. 5/2000.