Art. 9.
Postazioni territoriali di ambulanze e mezzi di soccorso e trasporto

   1. L'attivita' di soccorso e di trasporto di infermi e' esercitata
mediante   ambulanze  ed  automediche,  con  le  modalita'  stabilite
dall'art.  35-bis  della  legge  regionale n. 5/2000 e dalle relative
disposizioni applicative.
   2.  Le  postazioni  territoriali di ambulanze sono distribuite sul
territorio   regionale   su  base  distrettuale,  in  relazione  alle
particolari  condizioni orografiche dei luoghi e ai relativi tempi di
percorrenza,  al  fine  di  ridurre  al  minimo l'intervallo di tempo
durante il quale il paziente rimane privo del supporto assistenziale.
Le postazioni territoriali di ambulanze sono allertate esclusivamente
dalla  centrale  operativa  Valle  d'Aosta Soccorso 118 attraverso il
sistema integrato di teleradiocomunicazioni informatizzato.
   3. Le postazioni territoriali fisse di ambulanze sono classificate
nel modo seguente:
    a)  sedi di ambulanze medicalizzate (SAM), attive nell'arco delle
ventiquattro  ore  per  tutti  i  giorni  dell'anno, in cui opera, di
norma, personale tecnico dipendente specializzato, i cui compiti e le
cui  funzioni  sono  definiti,  nel  rispetto della normativa statale
vigente,   nell'allegato  A,  e  personale  sanitario,  dipendente  o
convenzionato;
    b)  centri  di  ambulanze  dei  volontari  (CAV), nei quali opera
personale   del   soccorso   appartenente   alle   organizzazioni  di
volontariato  di  cui  all'art. 5, comma 4, lettera b), adeguatamente
addestrato per il soccorso e il trasporto sanitario;
    c)  centri  di  ambulanze  di  base  (CAB),  nei  quali  opera il
personale  dipendente  o  convenzionato degli enti di cui all'art. 5,
comma  4, lettere e) e d), adeguatamente addestrato per il soccorso e
il trasporto sanitario.