Art. 9. Postazioni territoriali di ambulanze e mezzi di soccorso e trasporto 1. L'attivita' di soccorso e di trasporto di infermi e' esercitata mediante ambulanze ed automediche, con le modalita' stabilite dall'art. 35-bis della legge regionale n. 5/2000 e dalle relative disposizioni applicative. 2. Le postazioni territoriali di ambulanze sono distribuite sul territorio regionale su base distrettuale, in relazione alle particolari condizioni orografiche dei luoghi e ai relativi tempi di percorrenza, al fine di ridurre al minimo l'intervallo di tempo durante il quale il paziente rimane privo del supporto assistenziale. Le postazioni territoriali di ambulanze sono allertate esclusivamente dalla centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso 118 attraverso il sistema integrato di teleradiocomunicazioni informatizzato. 3. Le postazioni territoriali fisse di ambulanze sono classificate nel modo seguente: a) sedi di ambulanze medicalizzate (SAM), attive nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno, in cui opera, di norma, personale tecnico dipendente specializzato, i cui compiti e le cui funzioni sono definiti, nel rispetto della normativa statale vigente, nell'allegato A, e personale sanitario, dipendente o convenzionato; b) centri di ambulanze dei volontari (CAV), nei quali opera personale del soccorso appartenente alle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 5, comma 4, lettera b), adeguatamente addestrato per il soccorso e il trasporto sanitario; c) centri di ambulanze di base (CAB), nei quali opera il personale dipendente o convenzionato degli enti di cui all'art. 5, comma 4, lettere e) e d), adeguatamente addestrato per il soccorso e il trasporto sanitario.