Art. 2. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 21/2004 1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2004 e' sostituito dal seguente: «2. La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce, con riferimento all'art. 1, anche l'attivita' istituzionale dei Consiglieri regionali cessati dal mandato e tiene aggiornato l'Albo di tutti i Consiglieri regionali gia' facenti parte dell'Assemblea regionale.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 febbraio 2008 MERCEDES BRESSO (Omissis)