Art. 2.
      Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

   1.  Ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  regionale  n. 3/2007 si
considerano  prodotti  del  commercio  equo  e  solidale,  di seguito
prodotti  del  COMES,  quelli  realizzati, importati e distribuiti da
organismi iscritti all'Assemblea generale italiana del commercio equo
e  solidale  (AGICES)  e/o  International  Federation for Alternative
Trade  (IFAI),  nel rispetto degli standards dalle stesse adottati in
conformita' alle caratteristiche della filiera integrale del COMES.
   2.  Sono  altresi'  prodotti  COMES, ai sensi dell'art. 1, comma 2
della  legge  regionale n. 3/2007, quelli realizzati nella filiera di
prodotto   certificati   in   base   ai   criteri  individuati  dalle
organizzazioni  esterne  di  certificazione  del  Fair Trade, come le
organizzazioni associate in Fair Trade Labelling Organization (FLO).
   3.  I  venditori di prodotti del COMES rendono note ai consumatori
le  informazioni  sulla  conformita'  della filiera del prodotto agli
standard individuati dagli organismi di cui ai commi 1 e 2.