Art. 2. Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale 1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2007 si considerano prodotti del commercio equo e solidale, di seguito prodotti del COMES, quelli realizzati, importati e distribuiti da organismi iscritti all'Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES) e/o International Federation for Alternative Trade (IFAI), nel rispetto degli standards dalle stesse adottati in conformita' alle caratteristiche della filiera integrale del COMES. 2. Sono altresi' prodotti COMES, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 3/2007, quelli realizzati nella filiera di prodotto certificati in base ai criteri individuati dalle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade, come le organizzazioni associate in Fair Trade Labelling Organization (FLO). 3. I venditori di prodotti del COMES rendono note ai consumatori le informazioni sulla conformita' della filiera del prodotto agli standard individuati dagli organismi di cui ai commi 1 e 2.