Art. 4.
                 Registro degli operatori del COMES

   1.  La  struttura  regionale  competente  istituisce e detiene, ai
sensi  dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2007, il registro degli
operatori del COMES.
   2.  Il  registro di cui al comma 1 e' composto da un'unica Sezione
in  cui possono iscriversi, a domanda, le organizzazioni di commercio
equo solidale che abbiano i seguenti requisiti:
    a) assenza di fine di lucro;
    b) struttura sociale a base democratica e aperta;
    c) sede legale in un comune della regione;
    d)  iscrizione  della  filiera  integrale  del  commercio  equo e
solidale  al registro italiano delle organizzazioni di commercio equo
e  solidale  (RIOCES)  istituito presso l'AGICES, di seguito registro
AGICES;
    e) rispetto dei criteri e delle norme della filiera integrale del
COMES;
    f) costituzione e svolgimento dell'attivita' da almeno un anno.
   3. Possono inoltre essere iscritte:
    a) le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
aventi  sede  legale in altra regione purche' operanti nel territorio
regionale  con  proprie  autonome  strutture,  dotate  cioe'  di  una
autonomia organizzativa gestionale e patrimoniale;
    b)  le  associazioni  di  secondo  livello  i  cui aderenti siano
iscritti  almeno  per  il  sessanta  per  cento  al registro AGICES e
abbiano sede legale nella Regione.
   4.  Non  possono  essere  iscritti  al Registro regionale gli enti
pubblici,  i  partiti,  i  movimenti  politici  e  le  organizzazioni
sindacali  e  tutte  le  organizzazioni  che  hanno come finalita' la
tutela esclusiva di interessi economici degli aderenti.
   5. Nel registro degli operatori del COMES devono risultare la data
di  costituzione,  la sede, e il legale rappresentante dell'organismo
COMES.  Le  modificazioni statutarie, il trasferimento della sede, il
rinnovo degli organi di amministrazione e del legale rappresentante e
le  deliberazioni  di  scioglimento  devono essere comunicate ai fini
dell'aggiornamento  del registro. Tali comunicazioni devono avvenire,
a  pena  di  esclusione  dal registro, tempestivamente e comunque non
oltre novanta giorni dall'evento.
   6. Il registro degli operatori del COMES e' pubblicato annualmente
nel Bollettino ufficiale della Regione.