Art. 6. Revisione del registro 1. Ai fini della revisione del registro la struttura regionale competente procede periodicamente, anche a campione, ad accertare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 2. In caso di irregolarita' riscontrate d'ufficio o segnalate da terzi interessati, si procede a: a) contestare l'irregolarita' all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a dare certezza del ricevimento; b) nel caso di segnalazione da parte di terzi interessati, alla convocazione, ove possibile, dei soggetti che hanno segnalato l'irregolarita' chiedendo di produrre eventuale documentazione a sostegno della segnalazione stessa; c) in ogni caso, alla convocazione dell'organizzazione interessata con eventuale esame di sue memorie e controdeduzioni. 3. Nel caso in cui l'irregolarita' non comporti la perdita dei requisiti per l'iscrizione, la stessa puo' essere sanata entro il termine che l'amministrazione regionale riterra' congruo e comunque non superiore a tre mesi. Qualora il soggetto interessato non dimostri di aver sanato l'irregolarita' nel termine assegnato, il Servizio competente provvede alla cancellazione dal registro regionale ai sensi dell'art. 7.