Art. 6.
                       Revisione del registro

   1.  Ai  fini  della  revisione del registro la struttura regionale
competente  procede periodicamente, anche a campione, ad accertare il
mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
   2.  In  caso di irregolarita' riscontrate d'ufficio o segnalate da
terzi interessati, si procede a:
    a)  contestare l'irregolarita' all'organizzazione interessata con
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento o con altro mezzo
idoneo a dare certezza del ricevimento;
    b)  nel  caso di segnalazione da parte di terzi interessati, alla
convocazione,   ove  possibile,  dei  soggetti  che  hanno  segnalato
l'irregolarita'  chiedendo  di  produrre  eventuale  documentazione a
sostegno della segnalazione stessa;
    c)   in   ogni   caso,   alla   convocazione  dell'organizzazione
interessata con eventuale esame di sue memorie e controdeduzioni.
   3.  Nel  caso  in  cui l'irregolarita' non comporti la perdita dei
requisiti  per  l'iscrizione,  la  stessa puo' essere sanata entro il
termine  che  l'amministrazione regionale riterra' congruo e comunque
non  superiore  a  tre  mesi.  Qualora  il  soggetto  interessato non
dimostri  di  aver  sanato  l'irregolarita' nel termine assegnato, il
Servizio   competente   provvede   alla  cancellazione  dal  registro
regionale ai sensi dell'art. 7.