Art. 7.
                     Cancellazione dal registro

   1.  Il  dirigente  del  Servizio regionale competente procede alla
cancellazione    dal    registro    regionale   nei   casi   in   cui
l'organizzazione:
    a) presenta espressa richiesta scritta di cancellazione;
    b)   non   e'  piu'  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per
l'iscrizione;
    c) non ha comunicato le variazioni intervenute ai sensi dell'art.
4, comma 5;
    d)  non  provvede, entro il termine di cui all'art. 6, comma 3, a
sanare l'irregolarita'.
   2. L'organizzazione cancellata dal registro degli operatori COMES,
ai  sensi  del  comma  1,  puo'  richiedere  una  nuova iscrizione al
registro  stesso  fornendo,  oltre  alla documentazione richiesta dal
presente  regolamento,  adeguata  documentazione  sulla  eliminazione
delle cause che hanno comportato la cancellazione stessa.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria.
    Perugia, 1 aprile 2008
                             LORENZETTI