Art. 7. Cancellazione dal registro 1. Il dirigente del Servizio regionale competente procede alla cancellazione dal registro regionale nei casi in cui l'organizzazione: a) presenta espressa richiesta scritta di cancellazione; b) non e' piu' in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione; c) non ha comunicato le variazioni intervenute ai sensi dell'art. 4, comma 5; d) non provvede, entro il termine di cui all'art. 6, comma 3, a sanare l'irregolarita'. 2. L'organizzazione cancellata dal registro degli operatori COMES, ai sensi del comma 1, puo' richiedere una nuova iscrizione al registro stesso fornendo, oltre alla documentazione richiesta dal presente regolamento, adeguata documentazione sulla eliminazione delle cause che hanno comportato la cancellazione stessa. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 1 aprile 2008 LORENZETTI