Art. 10.
                           A l l e g a t i

   1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio
2008  i  documenti  previsti  dall'art. 13, comma 1, lettera a) della
legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.
   2.  La  predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge
regionale  n.  7/2002,  art.  13,  comma 1, lettere b) e c), art. 18,
comma  11, lettere a) e c), art. 20, comma 5, lettere a), b) e c), e'
rinviata  fino  alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'art. 50 della legge regionale n. 7/2002.