Art. 10. A l l e g a t i 1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2008 i documenti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7. 2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n. 7/2002, art. 13, comma 1, lettere b) e c), art. 18, comma 11, lettere a) e c), art. 20, comma 5, lettere a), b) e c), e' rinviata fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 50 della legge regionale n. 7/2002.