Art. 5. Ricorso al mercato finanziario 1. E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 4 e 5, e dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a societa' che svolgano attivita' strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (allegato C). 2. Il limite complessivo entro il quale e' autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 di euro 530.000.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato. 3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non puo' decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2008. 4. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme vigenti in materia, e' autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passivita' totali a carico della Regione.