Art. 5.
                   Ricorso al mercato finanziario

   1.   E'   autorizzato   il  ricorso  al  mercato  finanziario  per
l'esercizio  2008,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 4 e
5,  e  dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, per la
realizzazione  di  investimenti  e  per  partecipare  a  societa' che
svolgano   attivita'   strumentali   rispetto  agli  obiettivi  della
programmazione regionale (allegato C).
   2.  Il limite complessivo entro il quale e' autorizzato il ricorso
al  mercato  finanziario di cui al comma 1 di euro 530.000.000,00, la
cui   incidenza  deve  essere  contenuta  entro  il  limite  previsto
dall'art.  9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori
condizioni di mercato.
   3.  L'ammortamento  dei mutui di cui al comma 1 non puo' decorrere
da data anteriore al 1° ottobre 2008.
   4.  La  Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art. 41 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448  e  successive  norme vigenti in materia, e'
autorizzata  ad  effettuare operazioni di ristrutturazione del debito
preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso
nei  mercati  finanziari,  qualora  le  condizioni di rifinanziamento
consentano  una riduzione del valore delle passivita' totali a carico
della Regione.