Art. 7.
                Approvazione degli schemi di bilancio

   1.  Sono  approvati  gli  schemi  di bilancio di cui alla presente
legge  e  la  classificazione  delle  spese  e  delle entrate in essi
rappresentate,  con particolare riferimento alla loro ripartizione in
funzioni  obiettivo  ed unita' previsionali di base, anche per quanto
concerne  le  contabilita'  speciali,  ai  sensi  e  per  gli effetti
dell'art. 17 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.