Art. 7. Approvazione degli schemi di bilancio 1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unita' previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilita' speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.