Art. 9. Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unita' previsionali di base diverse 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' previsionali di base della stessa funzione obiettivo, cosi' come dettagliatamente indicato nell'elenco allegato sotto la lettera E.