Art. 9.
Autorizzazione  ad  effettuare  variazioni tra unita' previsionali di
                            base diverse

   1.  La  Giunta  regionale  e' autorizzata ad effettuare variazioni
compensative,  all'interno  della medesima classificazione economica,
tra  unita'  previsionali  di  base  della stessa funzione obiettivo,
cosi'  come  dettagliatamente  indicato nell'elenco allegato sotto la
lettera E.