Art. 2. Modificazioni all'art. 2 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, le parole: «i controlli di rendimento, i test attitudinali e i controlli del valore genetico» sono sostituite dalle seguenti: «i test di determinazione della qualita' genetica o della resa del bestiame,». 2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001 e' sostituita dalla seguente: «f) l'introduzione, a livello di azienda, di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale; ». 3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, e' aggiunta la seguente: «g-bis) il miglioramento delle condizioni di igiene e del benessere degli animali nelle aziende zootecniche.». 4. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), sono concessi in conformita' agli articoli 12, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. legge 358 del 16 dicembre 2006». 5. Dopo il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, come introdotto dal comma 4, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.». 6. Dopo il comma 1-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, come introdotto dal comma 5, e' aggiunto il seguente: «1-quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera g-bis), sono concessi in conformita' alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01 della Commissione, del 27 dicembre 2006, recante orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunita' europea.». 7. Dopo il comma 1-quater dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, come introdotto dal comma 6, e' aggiunto il seguente: «1-quinquies. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera g-bis), possono altresi' essere concessi in conformita' al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007.».