Art. 2.

                      Modificazioni all'art. 2



   1.  Alla  lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale
n.   21/2001,   le   parole:  «i  controlli  di  rendimento,  i  test
attitudinali e i controlli del valore genetico» sono sostituite dalle
seguenti:  «i  test di determinazione della qualita' genetica o della
resa del bestiame,».
   2.  La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.
21/2001 e' sostituita dalla seguente:
   «f)  l'introduzione,  a  livello  di azienda, di metodi e tecniche
innovative  in  materia  di  riproduzione animale, eccettuati i costi
relativi   all'introduzione  o  all'effettuazione  dell'inseminazione
artificiale; ».
   3.  Dopo  la  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  2 della legge
regionale n. 21/2001, e' aggiunta la seguente:
   «g-bis)   il  miglioramento  delle  condizioni  di  igiene  e  del
benessere degli animali nelle aziende zootecniche.».
   4.  Dopo  il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001,
e' aggiunto il seguente:
   «1-bis.  Gli  incentivi  per  gli  interventi  di  cui al comma 1,
lettere  a),  b),  c), e), f) e g), sono concessi in conformita' agli
articoli  12,  15  e  16  del  regolamento  (CE)  n.  1857/2006 della
Commissione,  del  15  dicembre 2006, relativo all'applicazione degli
articoli  87  e  88  del  trattato agli aiuti di Stato a favore delle
piccole  e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli
e  recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella
Gazzetta  ufficiale  dell'Unione europea n. legge 358 del 16 dicembre
2006».
   5.  Dopo  il  comma  1-bis  dell'art.  2  della legge regionale n.
21/2001, come introdotto dal comma 4, e' aggiunto il seguente:
   «1-ter.  Gli  incentivi  per  gli  interventi  di  cui al comma 1,
lettera  d),  sono concessi in conformita' alla normativa comunitaria
vigente  in  materia  di  aiuti  di  Stato  in favore della ricerca e
sviluppo.».
   6.  Dopo  il  comma  1-ter  dell'art.  2  della legge regionale n.
21/2001, come introdotto dal comma 5, e' aggiunto il seguente:
   «1-quater.  Gli  incentivi  per  gli interventi di cui al comma 1,
lettera g-bis), sono concessi in conformita' alle disposizioni di cui
alla  comunicazione  2006/C 319/01 della Commissione, del 27 dicembre
2006,  recante  orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale  dell'Unione  europea  n.  C  319  del  27  dicembre  2006.
L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie
di intervento, e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte
della  Commissione  europea,  ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del
trattato istitutivo della Comunita' europea.».
   7.  Dopo  il  comma  1-quater dell'art. 2 della legge regionale n.
21/2001, come introdotto dal comma 6, e' aggiunto il seguente:
   «1-quinquies.  Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1,
lettera  g-bis),  possono  altresi' essere concessi in conformita' al
regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti  de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli,
pubblicato  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del
21 dicembre 2007.».