Art. 3. Modificazione all'art. 3 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2001 e' sostituita dalla seguente: «a) gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), nonche' gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico; »