Art. 3.

                      Modificazione all'art. 3



   1.  La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n.
21/2001 e' sostituita dalla seguente:
   «a)  gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e
delle  aziende  di  allevamento  di cui alla legge regionale 26 marzo
1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle
aziende  di  allevamento),  nonche' gli allevatori di altre specie di
interesse zootecnico; »