Art. 4. Modificazioni all'art. 4 1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2001,e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi in conformita' alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE.». 2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2001, come introdotto dal comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi in conformita' agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) 1857/2006.»