Art. 4.

                      Modificazioni all'art. 4



   1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2001,e'
aggiunto il seguente:
   «1-bis.  Gli  incentivi  per  gli  interventi  di  cui al comma 1,
lettera  a),  sono  concessi  in conformita' alle disposizioni di cui
alla  comunicazione  2006/C 319/01. L'efficacia delle incentivazioni,
in  relazione  alle  singole  tipologie di intervento, e' subordinata
alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE.».
   2.  Dopo  il  comma  1-bis  dell'art.  4  della legge regionale n.
21/2001, come introdotto dal comma 1, e' aggiunto il seguente:
   «1-ter.  Gli  incentivi  per  gli  interventi  di  cui al comma 1,
lettera  b),  sono  concessi in conformita' agli articoli 14 e 15 del
regolamento (CE) 1857/2006.»