Art. 7. Modificazione all'art. 1 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), e' sostituito dal seguente: «1. La Regione promuove l'attuazione degli interventi idonei a migliorare lo stato sanitario ed il benessere degli animali appartenenti alle specie di interesse zootecnico allevati sul territorio regionale e a salvaguardare le relative produzioni.».