Art. 7.

                      Modificazione all'art. 1



   1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n.
3  (Incentivi  regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a
favore  del  bestiame  di  interesse  zootecnico),  e' sostituito dal
seguente:
   «1.  La  Regione  promuove  l'attuazione degli interventi idonei a
migliorare   lo   stato  sanitario  ed  il  benessere  degli  animali
appartenenti   alle  specie  di  interesse  zootecnico  allevati  sul
territorio regionale e a salvaguardare le relative produzioni.».