Art. 8.

                      Modificazioni all'art. 2



   1.  Dopo  la  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  2 della legge
regionale n. 3/2002, e' aggiunta la seguente:
   «d-bis) la rimozione e la distruzione dei capi deceduti».
   2.  Alla  lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale
n.  3/2002,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' gli
allevatori di altre specie di interesse zootecnico; ».
   3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002, e'
aggiunto il seguente:
   «4-bis.  Per  gli  interventi  di  cui al comma 1 lettere a), d) e
d-bis),  i  contributi sono concessi in conformita' agli articoli 10,
14  e  16  del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15
dicembre  2006,  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  agli  aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive  nella  produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
regolamento  (CE)  n.  70/2001,  pubblicato  nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006».
   4.  Dopo  il  comma  4-bis  dell'art.  2  della legge regionale n.
3/2002, come introdotto dal comma 3 e' aggiunto il seguente:
   «4-ter.  Per  gli  interventi  di  cui  al  comma 1, lettera e), i
contributi  sono  concessi  in  conformita'  al  regolamento  (CE) n.
1998/2006   della   Commissione,   del  15  dicembre  2006,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006».