Art. 8. Modificazioni all'art. 2 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002, e' aggiunta la seguente: «d-bis) la rimozione e la distruzione dei capi deceduti». 2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico; ». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), d) e d-bis), i contributi sono concessi in conformita' agli articoli 10, 14 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006». 4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002, come introdotto dal comma 3 e' aggiunto il seguente: «4-ter. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), i contributi sono concessi in conformita' al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006».