Art. 9.

                      Disposizioni finanziarie



   1.  L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli
2  e  8  e'  determinato in euro 600.000 annui, a decorrere dall'anno
2008.
   2.  L'onere  di  cui  al  comma  1  trova copertura nello stato di
previsione  della spesa del bilancio annuale della Regione per l'anno
2008   e   in   quello   pluriennale   per   il  triennio  2008/2010,
nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia).
   3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui  al comma 1 si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci e nel
medesimo  obiettivo  programmatico, al capitolo 42845 (Contributi per
interventi  nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 150.000
annui,  e al capitolo 59755 (Contributi per raccolta e smaltimento di
carcasse di animali morti in azienda) per euro 450.000 annui.
   4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 2 aprile 2005
                               CAVERI

(Omissis)