Art. 9. Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 8 e' determinato in euro 600.000 annui, a decorrere dall'anno 2008. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l'anno 2008 e in quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 42845 (Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 150.000 annui, e al capitolo 59755 (Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda) per euro 450.000 annui. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 2 aprile 2005 CAVERI (Omissis)