Art. 2.

                           S o g g e t t i



   1. In sede di prima applicazione, partecipano alla centrale unica:
    a) la Regione, tramite:
     1)  la  struttura  regionale competente in materia di protezione
civile;
     2) il Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
     3) il Corpo forestale della Valle d'Aosta;
    b)  l'Azienda  regionale  Unita'  sanitaria  locale  della  Valle
d'Aosta  (Azienda  USL),  tramite  le  strutture  cui  e' affidata la
funzione di soccorso sanitario;
    c) il Soccorso alpino valdostano.
   2.  La  partecipazione alla centrale unica puo' essere estesa, con
deliberazione  della Giunta regionale, ad ulteriori enti e strutture,
anche non regionali, nonche' alle forze dell'ordine o ad altri corpi,
previo accordo con l'amministrazione interessata.