Art. 2. S o g g e t t i 1. In sede di prima applicazione, partecipano alla centrale unica: a) la Regione, tramite: 1) la struttura regionale competente in materia di protezione civile; 2) il Corpo valdostano dei vigili del fuoco; 3) il Corpo forestale della Valle d'Aosta; b) l'Azienda regionale Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), tramite le strutture cui e' affidata la funzione di soccorso sanitario; c) il Soccorso alpino valdostano. 2. La partecipazione alla centrale unica puo' essere estesa, con deliberazione della Giunta regionale, ad ulteriori enti e strutture, anche non regionali, nonche' alle forze dell'ordine o ad altri corpi, previo accordo con l'amministrazione interessata.