Art. 3. P e r s o n a l e 1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e degli indirizzi indicati dal Comitato di pilotaggio di cui all'art. 6, gli enti partecipanti alla centrale unica: a) provvedono alla gestione del proprio personale impegnato nella centrale unica, nel rispetto delle relazioni sindacali; b) definiscono la dotazione organica e le figure professionali del personale necessario a garantire il regolare funzionamento della centrale unica.