Art. 3.

                          P e r s o n a l e



   1.  Nel  rispetto  dei principi di cui alla presente legge e degli
indirizzi  indicati dal Comitato di pilotaggio di cui all'art. 6, gli
enti partecipanti alla centrale unica:
    a) provvedono alla gestione del proprio personale impegnato nella
centrale unica, nel rispetto delle relazioni sindacali;
    b)  definiscono  la  dotazione organica e le figure professionali
del  personale necessario a garantire il regolare funzionamento della
centrale unica.