Art. 4.

                         Requisiti formativi



   1.  Al  personale  che  svolge la propria attivita' nella centrale
unica  sono garantiti, nel rispetto delle attribuzioni degli enti che
vi   partecipano,  adeguati  standard  formativi,  con  le  modalita'
stabilite  con  deliberazione della Giunta regionale, su proposta del
Comitato di pilotaggio di cui all'art. 6.