Art. 6.

                       Comitato di pilotaggio



   1.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  e'  istituito un
Comitato  di pilotaggio formato dai dirigenti, o loro delegati, delle
strutture partecipanti alla centrale unica e coordinato dal dirigente
della  struttura regionale competente in materia di protezione civile
che,  nel  rispetto  delle  relazioni  sindacali,  e'  incaricato dei
seguenti compiti:
    a)  elaborazione  di  proposte  alla Giunta regionale finalizzate
all'adozione  e  all'aggiornamento  dei  modelli  organizzativi della
centrale unica;
    b)  approvazione  e aggiornamento delle procedure operative della
centrale unica;
    c)   soluzione   delle   problematiche   che   dovessero  sorgere
all'interno della centrale unica;
    d)   promozione   e   valutazione   di  soluzioni  organizzative,
procedurali  e  tecnologiche  innovative  per  il funzionamento della
centrale unica;
    e)   promozione   delle  attivita'  necessarie  al  miglioramento
continuo della qualita';
    f)  messa  in  atto di ogni altra attivita' necessaria alla piena
attuazione della presente legge.
   2.  Il  Comitato  di pilotaggio e' coadiuvato, di volta in volta e
per  la  trattazione  di  tematiche  specifiche,  da esperti tecnici,
interni  o  esterni agli enti di cui all'art. 2, comma 1, individuati
dal   Comitato  stesso.  Gli  esperti  interni  sono  scelti  in  via
prioritaria  tra  il  personale che svolge la propria attivita' nella
centrale unica.
   3.  Il  Comitato di pilotaggio puo' essere, inoltre, coadiuvato da
esperti esterni incaricati dalla Giunta regionale.
   4.  Per  quanto  non previsto dalla presente legge, il Comitato di
pilotaggio  adotta  al proprio interno, a maggioranza dei componenti,
le proprie regole di funzionamento e di organizzazione.