Art. 6. Comitato di pilotaggio 1. Con deliberazione della Giunta regionale e' istituito un Comitato di pilotaggio formato dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture partecipanti alla centrale unica e coordinato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile che, nel rispetto delle relazioni sindacali, e' incaricato dei seguenti compiti: a) elaborazione di proposte alla Giunta regionale finalizzate all'adozione e all'aggiornamento dei modelli organizzativi della centrale unica; b) approvazione e aggiornamento delle procedure operative della centrale unica; c) soluzione delle problematiche che dovessero sorgere all'interno della centrale unica; d) promozione e valutazione di soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche innovative per il funzionamento della centrale unica; e) promozione delle attivita' necessarie al miglioramento continuo della qualita'; f) messa in atto di ogni altra attivita' necessaria alla piena attuazione della presente legge. 2. Il Comitato di pilotaggio e' coadiuvato, di volta in volta e per la trattazione di tematiche specifiche, da esperti tecnici, interni o esterni agli enti di cui all'art. 2, comma 1, individuati dal Comitato stesso. Gli esperti interni sono scelti in via prioritaria tra il personale che svolge la propria attivita' nella centrale unica. 3. Il Comitato di pilotaggio puo' essere, inoltre, coadiuvato da esperti esterni incaricati dalla Giunta regionale. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge, il Comitato di pilotaggio adotta al proprio interno, a maggioranza dei componenti, le proprie regole di funzionamento e di organizzazione.