Art. 7. Rapporti finanziari 1. Sono a carico della Regione i costi di gestione, di manutenzione e di ampliamento della centrale unica. 2. I rapporti finanziari tra la Regione e l'Azienda USL, derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sono regolati annualmente nell'ambito dell'accordo di programma adottato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione). 3. I rapporti finanziari tra la Regione e il Soccorso alpino valdostano, derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sono disciplinati ai sensi della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano), nell'ambito delle convenzioni regolanti gli obblighi di servizio pubblico per le attivita' di soccorso in montagna e protezione civile stipulate ai sensi dell'art. 16 della medesima legge.