Art. 7.

                         Rapporti finanziari



   1.   Sono   a  carico  della  Regione  i  costi  di  gestione,  di
manutenzione e di ampliamento della centrale unica.
   2. I rapporti finanziari tra la Regione e l'Azienda USL, derivanti
dall'applicazione  degli  articoli  3  e 4, sono regolati annualmente
nell'ambito  dell'accordo  di programma adottato ai sensi dell'art. 7
della   legge   regionale  25  gennaio  2000,  n.  5  (Norme  per  la
razionalizzazione  dell'organizzazione  del  Servizio socio-sanitario
regionale e per il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza
delle  prestazioni  sanitarie,  socio-sanitarie e socio-assistenziali
prodotte ed erogate nella regione).
   3.  I  rapporti  finanziari  tra  la  Regione e il Soccorso alpino
valdostano,  derivanti  dall'applicazione  degli articoli 3 e 4, sono
disciplinati  ai  sensi  della  legge  regionale 17 aprile 2007, n. 5
(Disposizioni  in  materia  di  organizzazione  del  Soccorso  alpino
valdostano),  nell'ambito delle convenzioni regolanti gli obblighi di
servizio  pubblico  per  le  attivita'  di  soccorso  in  montagna  e
protezione  civile  stipulate  ai  sensi  dell'art. 16 della medesima
legge.