Art. 8.

                      Disposizioni finanziarie



   1.  L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli
3,4,6  e 7 e' determinato in euro 1.568.000 per l'anno 2008, in annui
euro  2.550.000  per gli anni 2009 e 2010 e in annui euro 2.700.000 a
decorrere dall'anno 2011.
   2.  L'onere  di  cui  al  comma  1  trova copertura nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario  2008  e  di quello pluriennale per il triennio 2008/2010
negli   obiettivi  programmatici  1.3.2.  (Comitati  e  commissioni),
2.2.1.11.  (Protezione  civile)  e  2.2.3.01.  (Sanita'  -  spese  di
funzionamento).
   3.  Al  finanziamento  degli  oneri  di cui al comma 1 si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:
    a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo
69000  (Fondo  globale  per  il finanziamento di spese correnti), per
euro  400.000 per l'anno 2008 e euro 500.000 per gli anni 2009 e 2010
a   valere   sull'apposito  accantonamento  previsto  al  punto  A.1.
dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;
    b)  nell'obiettivo  programmatico  2.2.3.01.  (Sanita' - spese di
funzionamento)  al capitolo 59900 (Trasferimenti all'Unita' sanitaria
locale  per il finanziamento delle spese correnti) per euro 1.080.000
per l'anno 2008 e per annui euro 2.000.000 per gli anni 2009 e 2010;
    c)  nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile) al
capitolo  40730  (Spese  per la realizzazione della centrale unica di
soccorso  per  la struttura di protezione civile) per euro 88.000 per
l'anno 2008 e annui euro 50.000 per gli anni 2009 e 2010.
   4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.