Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 3,4,6 e 7 e' determinato in euro 1.568.000 per l'anno 2008, in annui euro 2.550.000 per gli anni 2009 e 2010 e in annui euro 2.700.000 a decorrere dall'anno 2011. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.2.1.11. (Protezione civile) e 2.2.3.01. (Sanita' - spese di funzionamento). 3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci: a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 400.000 per l'anno 2008 e euro 500.000 per gli anni 2009 e 2010 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi; b) nell'obiettivo programmatico 2.2.3.01. (Sanita' - spese di funzionamento) al capitolo 59900 (Trasferimenti all'Unita' sanitaria locale per il finanziamento delle spese correnti) per euro 1.080.000 per l'anno 2008 e per annui euro 2.000.000 per gli anni 2009 e 2010; c) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile) al capitolo 40730 (Spese per la realizzazione della centrale unica di soccorso per la struttura di protezione civile) per euro 88.000 per l'anno 2008 e annui euro 50.000 per gli anni 2009 e 2010. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.