Art. 9.

                      Disposizioni transitorie



   1. Al termine del primo anno di attivita' della centrale unica, la
Giunta regionale provvede alla verifica delle modalita' organizzative
e  gestionali sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal
Comitato di pilotaggio di cui all'art. 6, ridefinendo, se del caso, i
requisiti   del   personale   necessario   a  garantire  il  regolare
funzionamento della centrale medesima.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 2 aprile 2008
                               CAVERI

(Omissis)