Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Al termine del primo anno di attivita' della centrale unica, la Giunta regionale provvede alla verifica delle modalita' organizzative e gestionali sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal Comitato di pilotaggio di cui all'art. 6, ridefinendo, se del caso, i requisiti del personale necessario a garantire il regolare funzionamento della centrale medesima. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 2 aprile 2008 CAVERI (Omissis)